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Il termine per appella

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6048 depositata l’11 marzo 2013, ha precisato che, in materia di impugnazione della sentenza emessa in primo grado dalla Commissione tributaria provinciale, il termine lungo per la proposizione dell’appello decorre non dalla data del deposito della decisione medesima ma da quando il contribuente ne ha avuto conoscenza.

Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, una società aveva promosso ricorso dinanzi alla Corte di cassazione dolendosi che la Commissione tributaria regionale avesse considerato tardivo l’appello dalla stessa avanzato nei confronti della sentenza di primo grado. La contribuente, in particolare, si lamentava di non essere mai stata avvisata dell'avvenuto deposito, in quanto la Commissione tributaria provinciale aveva omesso di notificarle il relativo dispositivo.

Doglianza, quest’ultima, ritenuta rilevante dalla Suprema corte secondo la quale il diritto di difesa costituzionalmente previsto non può essere precluso nei confronti della parte che non eserciti tempestivamente il diritto di impugnazione per causa ad essa non imputabile.

In definitiva – spiega la Corte – per le cause pendenti prima dell’entrata in vigore della Legge 69/2009, pur in assenza di un'espressa previsione normativa, deve essere comunque applicato il principio di diritto secondo il quale il calcolo dei termini per l'impugnazione delle sentenze, per la parte cui non sia stata debitamente comunicato né l'avviso di trattazione, né il dispositivo, decorre dalla data di effettiva conoscenza della sentenza medesima.