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Nuove prove del pm in sede di impugnazione o a base di una nuova richiesta di misura cautelare

Secondo le Sezioni unite penali della Corte di cassazione - sentenza n. 7931 del 1° marzo 2001 – se il pubblico ministero, “nelle more della decisione su di una impugnazione incidentale de libertate, intenda utilizzare nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, può scegliere se riversarli nel procedimento impugnatorio o porli a base di una nuova richiesta di misura cautelare personale, ma la scelta così operata gli preclude di coltivare l'altra iniziativa cautelare".

Spetta dunque al Pm scegliere il “veicolo” in cui utilizzare la nuova prova ai fini del perseguimento del suo obiettivo; tuttavia, una volta operata detta scelta, lo stesso non può più, per lo stesso utilizzo, fare ricorso allo strumento alternativo “scongiurandosi così anche il rischio del conseguimento di un duplice titolo per lo stesso fatto o sulla base degli stessi elementi”.


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