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Posizione di garanzia del chirurgo anche nella fase successiva all’operazione

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 17222 depositata il 9 maggio 2012, ha rigettato il ricorso avanzato da un chirurgo che era stato condannato dai giudici di merito per omicidio colposo in una vicenda in cui un neonato era deceduto nella fase postoperatoria di un intervento di ileostomia.

Secondo la Suprema corte, in particolare, il medico era da ritenere responsabile di una posizione di garanzia anche per tale fase postoperatoria in quanto “il momento immediatamente successivo all’atto chirurgico non è per nulla avulso dall’intervento operatorio”. Le esigenze di cura ed assistenza del paziente – continua la Corte – “sono con tutta evidenza rapportate alle peculiarità dell’atto operatorio ed al suo andamento in concreto: contingenze note al capo equipe più che ad ogni altro sanitario”.