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Le comunicazioni iva al traguardo

E’ in scadenza (2 marzo 2009) il termine per l’invio telematico alle Entrate della comunicazione annuale dati Iva per l’anno 2008. Il connesso modello - semplificato al paragone con quello di dichiarazione Iva, in quanto deve tener conto non anche delle operazioni di rettifica e conguaglio ma semplicemente dell’imposta esigibile e di quella detratta nell’anno - è immutato rispetto al modello di comunicazione annuale dati Iva dell’anno precedente e il suo invio, ad opera del contribuente o di un intermediario abilitato, riguarda i dati dell’Imposta sul valore aggiunto registrati nel 2008 dai titolari di partita Iva tenuti a presentare la dichiarazione annuale Iva, eccetto le persone fisiche con volume d’affari uguale o inferiore a 25.822, 84 euro, i soggetti sottoposti a procedure concorsuali e quelli indicati all’articolo 74 del Tuir.


L’omissione della comunicazione o l’invio con dati incompleti o non veritieri comporta una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro ex art. 8-bis, comma 6 del Dpr 322/98. Non è in questo caso applicabile – a differenza delle lettere d’intento, per le quali si ha tempo un anno dalla omissione o inesatta comunicazione dei dati - il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del Dlgs 472/97.


Una faccenda che quest’anno impegna il contribuente che è alle prese con la compilazione è la (ri)classificazione delle prestazioni degli agenti di commercio per le vendite intracomunitarie, trasformate da “comunitarie” a “fuori campo Iva”, secondo le indicazioni della risoluzione agenziale 437/E/2008. L’aspetto di sostanza (quello formale a parte, dato dall’indicazione o meno al rigo CD1, riservato appunto alle operazioni intracomunitarie) è che il mutamento normativo che ne consegue reca una variazione di calcolo per il plafond degli esportatori: se trattate sotto il governo dell’articolo 40, comma 8 del Dl 331/93, queste prestazioni concorrono a formare il plafond mentre oggi, e con effetto retroattivo, sono irrilevanti perchè considerate “fuori campo Iva”. In attesa che sia messo ordine su questo tema, i contribuenti dovranno eliminare gli importi delle intermediazioni Ue dal rigo CD1 e computare il plafond senza considerare il relativo ammontare.