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Riposi giornalieri del padre

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con Lettera Circolare n.C/90 del 16 Novembre 2009 comunica che i riposi giornalieri del padre nel caso in cui la madre non

sia lavoratrice dipendente deve ritenersi comprensiva anche del caso in cui la madre svolga lavoro casalingo.

Ciò per garantire al lavoratore padre la cura del bambino in tutte le ipotesi in cui l'altro genitore sia impegnato in attività lavorative che lo distolgano dall'assolvimento di tale compito.

La lettera circolare chiarisce che per le ipotesi in cui a fruire del riposo giornaliero sia il padre coniugato con donna lavoratrice dipendente o lavoratrice autonoma, l'INPS non richiede alcuna documentazione in merito alle ragioni che hanno impedito alla madre di occuparsi del bambino e che hanno, dunque, reso necessario l'intervento del padre. Inoltre, non esiste una norma che imponga di provare e documentare le ragioni che impediscono alla madre lavoratrice non dipendente di occuparsi del bambino.

Pertanto, non è valida anche la richiesta dell'INPS di produrre, nelle sole ipotesi in cui la madre sia casalinga, documenti attestanti l'effettiva impossibilità della stessa di occuparsi del figlio