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Autoriparazione: proposta di legge di modifica dell’art. 1 della legge n. 122 del 1992

Ai fini della presente legge l’attivita` di autoriparazione si distingue nelle attivita` di:
a) meccatronica;
b) carrozzeria;
c) gommista ».
In via transitoria, le imprese di autoriparazione abilitate alle attivita` di meccanica e motoristica e di elettrauto ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire, per i cinque anni successivi alla medesima data di entrata in vigore, l’attivita` suddetta.
Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attivita` di meccanica e quelle di elettrauto si dotano dei requisiti necessari per svolgere l’attivita` di meccatronica e assumono la nuova denominazione.
Questi sono i due articoli della proposta di legge recante “Modifica all’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell’attivita` di autoriparazione” all’esame della IX Commissione Trasporti della Camera.
La presente proposta di legge, il cui articolo 1 unifica in una nuova categoria detta «meccatronica» le due preesistenti distinte attivita` di meccanico-motorista ed elettrauto, apportando le conseguenti modifiche all’articolo 1 della legge n. 122 del 1992, nasce dalla constatazione che, se l’evoluzione tecnologica di questi ultimi venti anni non ha modificato, se non marginalmente, i contenuti delle attivita` concernenti la riparazione e la manutenzione di carrozzeria e di gomme, ben altro e` accaduto nel campo della meccanica-motoristica-elettrauto. Risulta, oggi, inimmaginabile lo svolgimento di interventi di manutenzione e di riparazione su motore e su parti meccaniche senza la contemporanea verifica delle connessioni con la parte elettrica e viceversa.