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Mobilita' e cumulabilita' degli sgravi contributivi per la medesima azienda

Il quesito arriva di consulenti del lavoro. Chiede di sapere se è possibile, per una società che abbia ceduto l'azienda e proceduto a riduzioni di personale, di accedere alle agevolazioni previste in caso di assunzioni di personale in mobilità (legge n. 223/1991), personale che nel caso specifico riguarda lo stesso che è stato licenziato dall'impresa.

Il ministero spiega con l'interpello n. 18/2009 che il diritto ai benefici economici non sussiste con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei 6 mesi precedenti, da parte di imprese dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risultino con quest'ultima in rapporto di collegamento o di controllo.

Le norme intendono garantire che le agevolazioni vengano riconosciute esclusivamente per assunzioni dettate da reali esigenze economiche e non perché finalizzate al solo godimento degli incentivi attraverso fittizie interruzioni dei rapporti di lavoro già precedentemente decise. In conclusione, dunque, l'azienda che ha posto in mobilità i lavoratori può riassumerli usufruendo di benefici contributivi ed economici una volta che siano trascorsi sei mesi dal licenziamento.

Interpello n. 18/2009