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Condanna penale per l'uso personale del mezzo militare

L'uso di un mezzo militare per fini privati da parte dell'affidatario integra la fattispecie del peculato d'uso e potrebbe essere giustificato soltanto in presenza di una necessità rilevante ai sensi dell'articolo 54 del Codice penale, qualora si manifesti, cioè, un pericolo attuale di un danno grave alla persona, non volontariamente causato, né altrimenti evitabile.

E' quanto ribadito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 2660 del 23 gennaio 2012 con la quale è stata confermata la condanna impartita nei confronti di un carabiniere che aveva sottratto, nella notte, l'auto di servizio sostenendo che aveva dovuto procurarsi delle medicine di cui non poteva fare a meno.

Nella specie, il militare è stato punito con il minor grave reato di furto d'uso in quanto lo stesso, non essendo l'affidatario del mezzo, non ne aveva la piena disponibilità.


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