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Domestici extraue in attesa del click day

Domestici extraue in attesa del click day

L’assunzione dei lavoratori domestici segue regole e procedure identiche a prescindere dalla nazionalità. Sono necessarie, però, verifiche preventive e adempimenti aggiuntivi per gli extracomunitari.

Il controllo del permesso di soggiorno (PDS) in possesso del lavoratore straniero, infatti, è un atto preventivo che il datore di lavoro domestico intenzionato ad assumere deve effettuare al fine di verificare la possibilità di svolgimento di lavoro subordinato regolare in Italia. Mentre per i soggetti appartenenti all’Unione Europea (compresi gli ultimi ingressi di Bulgaria e Romania) non è necessario alcun adempimento o documento aggiuntivo rispetto al lavoratore italiano, per gli extracomunitari il datore dovrà richiedere anche il PDS e verificare la situazione alloggiativa del lavoratore.

I PDS che consentono di svolgere lavoro subordinato in Italia sono numerosi ma è frequente che il lavoratore entrato illegalmente in Italia o con PDS turistico, ritenga di potersi occupare presso le famiglie. Non è così, in quanto la normativa italiana definisce con chiarezza quali siano le attività consentite per ogni PDS posseduto. In tali ipotesi il lavoratore dovrebbe rientrare in patria e il datore potrà presentare istanza di nulla osta d’ingresso solo dopo che sarà stato pubblicato un nuovo decreto flussi che stabilisce le quote d’ingresso annuali. Presumibilmente si tratterà di attendere la fine dell’anno e il click-day potrebbe essere stabilito a febbraio 2012.

Per i cittadini di Bulgaria e Romania, Stati che sono entrati a far parte dell’Ue nel 2007, che intendono occuparsi presso le famiglie, nonostante il periodo transitorio preveda fino al 31 dicembre 2011 una procedura (seppur semplificata) di autorizzazione al lavoro, non è necessario alcun visto o nulla osta, perché il lavoro domestico rientra tra le attività esentate.

Effettuate le suddette verifiche il datore può, quindi, procedere con l’assunzione con le consuete modalità. Un’ulteriore attenzione va posta all’adempimento aggiuntivo stabilito dalla norma: la comunicazione del contratto di soggiorno (mod. Q) allo Sportello Unico competente e la comunicazione dell’eventuale concessione dell’alloggio all’autorità di Pubblica Sicurezza.

Si tratta di dichiarazioni specifiche sulle modalità di svolgimento del lavoro e su alcune garanzie fondamentali (alloggio, spese di rimpatrio, ecc.) nel primo caso e sui dati dell’alloggio nel secondo.


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