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Studi, la " confidenza " non salva

Le indicazioni emerse nel corso del Forum telematico che si e` svolto martedi` scorso con la partecipazione dei funzionari dell’agenzia delle Entrate, saranno recepite nella prossima circolare annuale sugli studi di settore. In particolare, hanno colpito le risposte sulla retroattivita` degli studi evoluti, sulla preclusione da accertamenti analitici-induttivi per i congrui e sugli scostamenti di lieve entita`. In merito alla “retroattivita`” dello studio evoluto interessato da un correttivo congiunturale, l’agenzia delle Entrate ha riconosciuto che la versione aggiornata dell’analisi matematico-statistica, in caso fosse piu` favorevole al contribuente, puo` essere applicata anche a periodi d’imposta precedenti a quello della sua entrata in vigore. Dunque, si conferma la facolta` dell’ufficio di procedere in tal senso, dopo aver accertato che la “congruita`” dello studio evoluto e` in grado di rappresentare l’effettiva situazione del contribuente anche per il passato e per le stesse attivita`. Il tutto si riferisce, pero`, agli studi di settore approvati nella versione anti-crisi, mentre quelli che si applicano nel periodo d’imposta 2008, comprensivi dei correttivi introdotti dal decreto 19 maggio, potranno essere utilizzati solo per questo periodo d’imposta, escludendo l’applicazione alle annualita` pregresse. Riguardo alla possibilita` per i soggetti “non congrui”, in considerazione della sfavorevole situazione congiunturale, di potersi vedere riconosciuta la preclusione degli accertamenti previsti per i soggetti allineati a Gerico, l’Agenzia ha negato l’esclusione dell’attivita` di accertamento da studi di settore per tutti coloro che dichiarano ricavi o compensi nell’intervallo di confidenza. Precisazioni al riguardo hanno interessato anche le diverse entita` degli scostamenti. E` stato chiesto, infatti, se puo` essere considerato di modesta entita` uno scostamento non superiore al 10% rispetto al ricavo minimo.