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La riproduzione degli atti rende nullo il ricorso

Con l'ordinanza n. 12580, del 19 luglio 2012, la Cassazione ha annullato il ricorso presentato dalle Entrate avverso la decisione della Commissione tributaria regionale che annullava un avviso di accertamento.

La motivazione della decisione risiede nella mancata esposizione sintetica dei fatti, sostituita da una “pedissequa riproduzione dell'intero letterale contenuto degli atti processuali” nel ricorso presentato, lasciando quindi alla Corte la scelta di quanto rileva in relazione ai motivi del ricorso.

La Corte deve avere dettagli sufficienti affinché possa poi verificare che quanto riportato nel ricorso trovi riscontro negli atti. La riproduzione del documento è ammessa qualora sia utile a dimostrare che la sentenza è censurabile poiché non se ne è tenuto conto.