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Ok alla notifica se l'impugnante non ha notizia dell'estinzione della societa`

La Corte di cassazione, riunita a Sezioni Unite, per mezzo di sentenza n. 19509 del 14 settembre scorso, ha sciolto il nodo sul contrasto interpretativo emergente dalle norme in materia di fusione per incorporazione vigenti prima della riforma del diritto societario avvenuta con il Decreto Legislativo n. 6 del 2003.

La questione trattata nel giudizio riguarda la nullita` o meno della notifica dell'atto di appello nei confronti di una societa` di trasporti che al momento dell'impugnazione doveva ritenersi estinta per l'incorporazione in altra societa`. Il consesso ha osservato come con la riforma del 2003 non e` avvenuta alcuna modificazione circa il pacifico orientamento secondo cui nelle operazioni societarie come la fusione per incorporazione si abbia l'effetto dell'estinzione della societa` scissa o fusa. Cio` pero` deve contemperarsi con il fatto che le modificazioni societarie a cui segue la perdita della capacita` di stare in giudizio non deve devono gravare sul soggetto che intende proporre impugnazione onerandolo di un continuo accertamento presso il registro delle imprese sull'esistenza o meno della societa`.

Pertanto la cassazione enuncia il seguente principio di diritto: "l'impugnazione e` validamente notificata al procuratore costituito di una societa` che, successivamente alla chiusura della discussione (o alla scadenza del termine di deposito delle memorie di replica), si sia estinta per incorporazione, se l'impugnante non abbia avuto notizia dell'evento modificatore della capacita` della persone giuridica, mediante notificazione di esso".

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