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Comunicazioni iva, il quadro degli adempimenti

Con la circolare n. 24 del 30 maggio 2011, l’agenzia delle Entrate fornisce le modalità di applicazione delle novità sull’obbligo delle comunicazioni Iva, istituito dall’articolo 21 del Dl 78/2010, alla luce del Dl 70/2011 (decreto sviluppo) e del provvedimento delle Entrate del 22 dicembre 2010 come modificato da quello del 14 aprile 2011.

Dal decreto sviluppo l’esclusione dall'obbligo delle operazioni business to consumer che vedono contribuenti non soggetti passivi dell'Iva - privati consumatori, imprenditori e lavoratori autonomi quando non operano come tali - pagare i corrispettivi con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari con obbligo di comunicazione ex articolo 7 del dpr n. 605/73. Non rientrano tra i mezzi di pagamento esenti quelli emessi da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia.

Nella circolare si ricorda che l’entrata a regime dell’obbligo per le operazioni sotto i 3.000 euro Iva esclusa – 3.600 Iva esclusa per le operazioni senza fatturazione – sarà al 30 aprile 2012.

Mentre, devono essere comunicate entro il 31 ottobre 2011 le operazioni di importo pari o superiore ai 25.000 euro, al netto dell’Iva, rese e ricevute nel periodo d’imposta 2010, limitatamente a quelle per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura.

Tra gli esclusi dall’obbligo i contribuenti minimi.

Tra le operazioni escluse:

- quelle effettuate e ricevute in ambito comunitario (le informazioni sono già acquisite con i modelli Intra e utilizzate per i riscontri con i dati presenti nel sistema Vies);

- i passaggi interni di beni tra rami d’azienda, documentati con fattura;

- le operazioni intracomunitarie e quelle extraterritoriali (prestazione di servizio generica svolta da un operatore nazionale verso un soggetto passivo estero);

- le operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria (contratti di assicurazione e somministrazione di energia elettrica, contratti di mutuo, atti di compravendita di immobili);

- le operazioni soggette al regime del margine e quelle cui si applica il meccanismo del reverse charge.

Sono tenuti alla presentazione della comunicazione in generale tutti i contribuenti soggetti passivi Iva per le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta. Ma anche:

- gli enti non commerciali per le operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali;

- i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto Iva;

- i contribuenti in regime di contabilità semplificata;

- i non residenti con stabile organizzazione in Italia;

- i curatori fallimentari e i commissari liquidatori;

- chi applica il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (articolo 13 della legge 388/2000).

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