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Credito irap con “privilegio”.


Il Tribunale di Pistoia ha bocciato l’opposizione di un agente della riscossione che sosteneva che il credito Irap è uno di quelli cui può essere riconosciuto il privilegio generale sui beni mobili, ai sensi dell’articolo 2752 del Codice civile. Per il Tribunale, il “privilegio” va riconosciuto solamente dal 1° dicembre 2007, data di entrata in vigore della legge n. 222/07, che ha espressamente previsto che i crediti per tributi possono essere effettivamente ricompresi tra quelli elencati nella disposizione del Codice.

Sulla questione è tornata, però, la Suprema Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 19857/2011, ha cassato senza rinvio la decisione del Tribunale e ha deciso nel merito, sostenendo la tesi opposta.

Così, ribadendo le posizioni già espresse nelle precedenti pronunce n. 4861/2010 e n. 18756/2001, la Corte ha sancito che i crediti Irap, benché menzionati nell’elenco di cui all’articolo 2752 c.c. solo dal 1° dicembre 2007, sono assistiti da privilegio fin dalla data di istituzione del tributo locale. Perciò, al credito Irap vantato dallo Stato spetta la prelazione rispetto agli altri crediti ammessi nel passivo fallimentare anche se precedenti alla modifica dell’articolo 2752 c.c., dal momento che tale norma va interpretata estensivamente. Va interpretato autenticamente il dettato normativo del 2007, in modo così da togliere ogni dubbio sull’inclusione dell’Irap tra i tributi che beneficiano del privilegio generale. Il che risponderebbe all’esigenza di certezza e celerità che deve essere ravvisata nell’azione di riscossione dei crediti erariali ai fini del reperimento dei mezzi necessari, da parte dello Stato e degli altri enti pubblici, per assolvere i propri compiti istituzionali.
Pertanto, riconosciuta l’importanza della suddetta finalità, per la Suprema Corte non sarebbe ravvisabile l’esclusione dai tributi locali della sola Irap.

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