Sei in: Altro

Lavoro a chiamata o con i voucher: la scelta

Non è la forma con cui viene regolarizzata, bensì la concreta modalità di realizzazione, a delinearne la corretta qualificazione giuridica ed il conseguente inquadramento. Non è la forma con cui viene regolarizzata, bensì la concreta modalità di realizzazione, a delinearne la corretta qualificazione giuridica ed il conseguente inquadramento. Un lavoratore assunto con contratto a chiamata, costa circa il 60% in più di uno che presta la propria attività remunerata con i voucher.

Un dato che, a prima vista, sembrerebbe dare l’ovvia indicazione su quale strumento sia più conveniente utilizzare per regolamentare un rapporto di lavoro che ha quale unica caratteristica comune, la gestione flessibile del tempo e delle necessità reciproche sia del datore di lavoro sia del prestatore. Il lavoro a chiamata è caratterizzato dal vincolo di subordinazione, i voucher, invece, sono stato pensati per regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto “accessorie”, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario.

Da tale linea di demarcazione, derivano l’integrale applicazione di tutte le norme in materia di lavoro al primo, ivi comprese quelle contrattuali, mentre per il secondo sono previste solo la copertura ai fini pensionistici e quella per gli infortuni sul lavoro.

Le predette differenze generano quindi, una serie di obblighi in capo al datore di lavoro e di tutele nei confronti del lavoratore, nel contratto di lavoro a chiamata, che non esistono se non in forma minima, nel caso di utilizzo dei voucher. Anche gli adempimenti formali, per la gestione dei due rapporti, sono del tutto diversi: assolutamente rigidi per il primo; limitato alla sola comunicazione, peraltro semplificata, di inizio del rapporto il secondo.

L’importante differenza di costo deriva dall’assoggettamento alle normali aliquote contributive ed assicurative, delle somme corrisposte al lavoratore assunto a chiamata. Il costo, inoltre, lievita in funzione dell’obbligo di corrispondere le mensilità aggiuntive ed il trattamento di fine rapporto.

In effetti va rilevato che il valore lordo del singolo voucher comprende anche una parte di contributi per il trattamento pensionistico, una per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed una ulteriore quota di servizio che va al gestore (al momento l’INPS).

Come orientarsi nella scelta? La risposta, come sempre, va ricercata nella reale tipologia di prestazione lavorativa posta in essere, ma soprattutto nella modalità con cui la stessa viene realizzata.



www.studiogiammarrusti.it