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Discrezionalita` del gip sull'incidente probatorio


La Corte di cassazione, con la sentenza n. 1399 del 17 gennaio 2012, ha spiegato che, quando il difensore dell'indagato avanzi richiesta, nell'ambito delle indagini difensive, diretta a che il Gip proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza o all’esame della persona che abbia esercitato la facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione, non vi è alcun automatismo o obbligo di procedere per il giudice il quale è solo tenuto ad una valutazione positiva circa la rilevanza ai fini investigativi delle circostanze in relazione alle quali si vuole che la persona sia sentita.

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