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Transazione tra lavoratore e datore di lavoro su fatti oggetto di accertamento ispettivo

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - Nota 10 novembre 2009, n. 17056

Transazione tra il lavoratore ed il datore di lavoro in merito a fatti oggetto di accertamento ispettivo.

Codesta Direzione ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di annullare in sede di autotutela il provvedimento ingiuntivo adottato, in ragione della intervenuta conciliazione giudiziale nella causa di lavoro promossa dalla lavoratrice denunciante nei confronti del datore di lavoro destinatario delle sanzioni; circostanza che si evince dal deposito, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 22 della L. n. 689/1981, della relativa documentazione.

A tal proposito si rappresenta che la circostanza secondo cui la controparte abbia depositato in giudizio prova della conciliazione intervenuta con la lavoratrice non comporta una conferma dell'assunto della autonomia del rapporto lavorativo posto in essere poiché, com'è ben noto, l'oggetto della transazione non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato o può dar luogo e che le parti intendono eliminare mediante le reciproche concessioni (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 6444/1994); sicché l'autonomia della transazione rispetto al rapporto giuridico sottostante esclude che dalle reciproche concessioni possano trarsi elementi di prova circa l'effettività del rapporto di lavoro e della qualifica ad esso attribuita dalle parti.

Da tale principio discende, come peraltro già ravvisato da codesta Direzione, che nei casi di intervenuta conciliazione tra il lavoratore ed il datore di lavoro ed in special modo nei casi, come quello di specie, in cui la transazione abbia per oggetto solo le rivendicazioni economiche del lavoratore, l’Amministrazione precedente non perde il potere-dovere di portare a conclusione la procedura sanzionatoria, anche nei suoi sviluppi processualistici. Tale procedura - va ricordato -avendo ad oggetto sanzioni amministrative, colloca i relativi crediti nell'ambito dei diritti indisponibili con la conseguente preclusione per l'Amministrazione di poter raggiungere accordi transattivi con il privato in detta materia.

A tale proposito si rammenta che con parere reso in data 18/5/2009 con nota prot. n. 155380 del 18/5/09 - CS 567/09 - l’Avvocatura Generale dello Stato ha escluso che proprio in materia di crediti derivanti da sanzioni amministrative possa procedersi ad atti transattivi, non potendo la sanzione amministrativa come tale, nel suo complesso, formare oggetto di tali accordi (cfr. sul punto nota di questa Direzione del 6/10/2009 n.prot. 25/I/0014550).

A parere di questa Direzione, pertanto, non sembra possibile nel caso di specie rinvenire gli estremi per un riesame della vicenda.