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Deduzione irap: il limite dei versamenti in acconto

CIRCOLARE 16/2009

DEDUCIBILITA’ DELL’IRAP

La Circolare 16/E del 14 aprile 2009 ha indicato i criteri di deducibilità dell’IRAP introdotti dall’articolo 6 del D.L. 185/2008.

In sintesi, la deducibilità è concessa con il criterio di cassa nella misura del 10% dell’IRAP versata, già a decorrere dal 2008, con il limite, per quanto ai versamenti in acconto, del 10% dell’Imposta dovuta a Saldo.

La circolare oltre ad individuare l’ambito soggettivo, ed indicare i criteri applicativi per quanto alle modalità dei rimborsi, indica due limiti alla deducibilità che potrà operare sempre in adozione del criterio di cassa:

- I versamenti in acconto concorrono nella determinazione di quanto deducibile nei limiti dell’IRAP effettivamente dovuta per il periodo di competenza;

- I versamenti sono deducibili se per il periodo a cui si riferiscono, sono stati sostenuti i costi indicati dalla norma:

o Costo per il personale;

o Costi per interessi.

Con il presente intervento si produce una riflessione circa il primo limite sopra indicato:

Il limite dei versamenti in acconto

A decorrere dal periodo di imposta 2008 risultano deducibili, nel limite del 10%, i versamenti in acconto e a saldo effettuati in ciascun periodo di imposta.

Per l’anno 2008 risultano deducibili i seguenti versamenti:

- Versamenti del Saldo 2007 effettuati nel 2008;

- Versamenti in acconto per il 2008 effettuati nel 2008.

Tuttavia, per i versamenti in acconto per il 2008 (ed in generale per ogni periodo successivo a quello del 2008) l’Agenzia delle Entrate indica un limite massimo dato dall’imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta.

In sostanza, quindi, per quanto ai versamenti in acconto, sarà deducibile la quota pari al 10% di quanto versato a tale titolo, ma nel limite del 10% dell’IRAP effettivamente dovuta e per competenza del periodo di imposta a cui i versamenti in acconto si riferiscono.

In sostanza avremo che nell’ipotesi di versamento in acconto per il 2008 di € 1.000, 00, qualora il saldo IRAP per competenza (prima della deduzione degli acconti) risulti pari ad € 800, 00, la deduzione percentuale per i versamenti in acconto sarà pari ad € 80, 00 (800, 00 * 10%).

Tra i versamenti da prendere in considerazione per la determinazione della quota deducibile dovrò tenere conto degli importi indicati nella colonna "debiti" dei modelli F24, anche se il versamento è effettuato in compensazione con crediti, e quindi senza uscite di cassa.

Il credito IRAP, derivante dalla liquidazione annuale riferita al periodo di imposta 2008, verrà utilizzato in compensazione durante il periodo di imposta 2009 (e fino alla data di presentazione del Modello IRAP 2010). Pertanto la parte eccedente di cui all’esempio sopra prodotto, (pari ad € 200, 00), concorrerà nella deduzione dall’imponibile IRPEF ED IRES, nel periodo di imposta 2009 quando e se utilizzato in compensazione per versamenti IRAP.

Mario Agostinelli