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Piccola trasparenza al test

PICCOLA TRASPARENZA AL TEST




È arrivato il momento per effettuare la scelta per la trasparenza prevista dagli articoli 115 e 116 del Tuir. La scelta del regime, infatti, deve essere fatta entro la fine del primo periodo di efficacia e poi rimane valida, salvo cause di decadenza, per un triennio. Entro lo stesso periodo di tempo deve essere comunicata anche l’intenzione di rinnovare il regime di trasparenza giunto a scadenza, e che verrà confermato per un altro triennio. Le regole e le modalità per esprimere il regime di trasparenza sono uguali sia per l’opzione esercitata dalle Srl partecipate da soggetti Ires (art. 115) sia per la scelta delle piccola trasparenza, prevista dall’articolo 116 e propria delle Srl con ricavi non eccedenti i limiti per gli studi di settore, partecipate esclusivamente da persone fisiche. Nel caso delle Srl partecipate esclusivamente da persone fisiche in numero massimo di dieci (elevato a venti per le società cooperative), l’opzione per la trasparenza implica l’assimilazione fiscale della società Ires a una società di persone. Di conseguenza, si imputa direttamente e si tassa il reddito fiscale in capo ai soci partecipanti, a prescindere dall’effettiva distribuzione. Contemporaneamente, però, la società perde la soggettività Ires, rimanendo esclusivamente soggetto passivo Irap. Il tutto non fa venir meno il regime giuridico degli utili di società di capitali, rispetto a cui i soci non vantano alcun diritto alla distribuzione, salvo delibera assembleare. Per valutare gli effetti della scelta per la trasparenza occorre tenere conto di una serie di fattori.


Primo fra tutti la convenienza eventuale derivante dalla tassazione Irpef in luogo di quella Ires nei casi di imponibili contenuti e in presenza di una compagine sociale allargata.


Poi sono da tenere in considerazione anche gli effetti della trasparenza sul bilancio della società, come quelli relativi al trattamento del compenso degli amministratori. La trasparenza si coniuga infatti con il venire meno dei compensi per i soci-amministratori, intesi come remunerazione di questi ultimi. Il venire meno della doppia tassazione Ires-Irpef fa sì che la scelta logica sia quella di remunerarsi mediante prelievo di riserve già tassate. L’effetto è molto significativo per questo tipo di società, in quanto elimina una voce di costo dal bilancio (gravata anche del contributo Inps Cassa separata) e consente un incremento almeno apparente della redditività.


Per finire, un ulteriore aspetto da considerare è costituito dalla presenza di partecipazioni Pex. Questo elemento non costituisce più causa di inapplicabilità del regime di trasparenza, dato che il Dl 223/2006 ha stabilito che per le Srl in regime di trasparenza gli utili percepiti e le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito nella stessa misura prevista per i soggetti Irpef.