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Liti pendenti, l’agenzia entrate fa chiarezza sulla definizione agevolata delle controversie


La novità riguarda le liti fiscali pendenti alla data del 1° maggio 2011, dinanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio.

L’articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente “ Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria ”, al comma 12, disciplina la definizione delle liti fiscali “minori”. Prevede al riguardo che “ Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 2 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.

Leggi la circolare 48E/11 Agenzia Entrate

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F24 entro il 30.11.11 e domanda entro il 2.4.12



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