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Pochi clienti? lavoratore autonomo senza standards


E' stata ribaltata dai giudici di Cassazione – sentenza n. 21856 depositata il 20 ottobre 2011 – la decisione con cui le Commissioni tributarie, provinciale e regionale, avevano confermato la legittimità di un accertamento Iva, Irpef e Irap, notificato ad un lavoratore autonomo sulla base degli standards dettati dagli studi di settore della categoria.

Il contribuente si era difeso sostenendo di non poter essere ritenuto soggetto agli studi in considerazione della circostanza, dallo stesso comprovata, che aveva pochi clienti ai quali, tra l'altro, aveva fatturato tutte le prestazioni da lui eseguite.

La Suprema Corte ha ritenuto di aderire alle doglianze del ricorrente ricordando come spetti al contribuente, in sede di contraddittorio, “l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame”.

D'altro canto – continuano i giudici di legittimità – la motivazione dell'atto di accertamento “non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente”.



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