Sei in: Altro

Trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia

L'INPS con Messaggio n.6609 del 23 Marzo 2009 fornisce chiarimenti in materia di trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia.

In particolare, il Messaggio spiega che il Ministero del Lavoro ha precisato che i destinatari di tale prestazione sono tutti i lavoratori licenziati da aziende che possono beneficiare della CIGS, compresi quelli che, prima del licenziamento, non sono stati collocati in cassa integrazione.

Inoltre, il Ministero ha precisato che non è necessaria l'emanazione di un decreto per l'individuazione delle aziende e per la determinazione della durata della prestazione.

Pertanto, l'INPS dispone il pagamento del trattamento speciale per un periodo non superiore a 18 mesi.

Inoltre, il Messaggio precisa che i lavoratori edili, titolari di pensione o di assegno di invalidità, non possono scegliere tra tali trattamenti e quello di disoccupazione speciale