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Le plusvalenze in esenzione costituiscono uno strumento di disinnesco dagli accertamenti da redditometro

NUOVA ESENZIONE DELLE PLUSVALENZE DA CESSIONI DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

CIRCOLARE 15/E

L’accertamento da redditometro potrà essere disinnescato anche dalle cessioni di partecipazione in società di persone e di capitali residenti.

A decorrere dal 25 giugno 2008 tali cessioni possono produrre redditi esenti.

Ecco perché diventa interessante approfondire le nuove disposizioni tributarie, in materia di redditi diversi di natura finanziaria trovanti causa nelle Plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate o meno.

Molti sono stati i chiarimenti contenuti nella circolare in argomento.

L’articolo 3 del D. L. 112/2008 ha modificato l’articolo 68 del TUIR, mediante l’introduzione di due commi – comma 6.bis e comma 6.Ter, ed introduce un’ipotesi di esenzione che interessa le plusvalenze da cessioni di attività finanziarie.

Le nuove disposizioni prevedono che, (a decorrere dal 25 giugno 2008), a determinate condizioni, il contribuente soggetto all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ha la facoltà di usufruire di un regime di esenzione da imposta delle plusvalenza derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate e non qualificate.

LA NUOVA NORMA OPERA NELL’AMBITO DELLA TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA CESSIONI DI ATTIVITA’ FINANZIARIE DI CUI ALLE LETTERE C) E C.BIS) DELL’ARTICOLO 67 DEL TUIR.

Con il presente articolo si è prodotta un’analisi delle nuove disposizioni alla luce dei recenti chiarimenti di prassi.


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