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Compensi agli intermediari, applicazione del contributo previdenziale a percentuale

Quesito

Oggetto: compensi agli intermediari per la trasmissione telematica ed applicazione del contributo previdenziale a percentuale
I compensi agli intermediari per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, come espressamente previsto dall’art. 2, comma 61, della legge n. 350 del 2003, non costituiscono corrispettivi agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.

Per i Consulenti del lavoro non trova applicazione in contributo 2% della cassa previdenza su tali compensi?

Risposta

Il compenso che gli intermediari ricevono per l’invio telematico delle dichiarazioni non costituisce corrispettivo agli effetti dell'IVA per effetto di legge (si veda DPR 322/98 come modificato dall’art. della Finanziaria 2004 e circolare Agenzia delle Entrate n. 40 del 23 agosto 2005).

Pertanto, come confermato dall’ENPACL, i compensi in oggetto non rientrano nel volume di affari del singolo professionista gli stessi devono essere considerati irrilevanti ai fini dell’applicazione del contributo integrativo.

Compensi per invio telematico F24

100, 00

Contributi integrativo 2%

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Esente da IVA art 10 DPR 322/98

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Totale fattura

100, 00

Ritenuta d’acconto

20, 00

Netto a pagare

80, 00





Quesito

Sui compensi spettanti agli intermediari per l' invio degli F24 tramite il canale Entratel, deve essere applicata la maggiorazione del 2% a titolo di contributo integrativo? Come redigere la relativa parcella?

Risposta

I compensi per l'invio del F24 cumulativo on line in base all'art. 6 della convenzione che viene stipulata tra l'intermediario e l'Agenzia delle Entrate è esente da Iva ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/72 a differenza del compenso che gli intermediari ricevono per l’invio telematico delle dichiarazioni che non costituisce corrispettivo agli effetti dell'IVA per effetto di legge.(si veda DPR 322/98 come modificato dall’art. della Finanziaria 2004 e circolare Agenzia delle Entrate n. 40 del 23 agosto 2005).

Pertanto i compensi per l'invio del F24 cumulativo essendo esenti Iva ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/72, fanno parte del volume d'affari e di conseguenza sono soggette al contributo integrativo del 2% perché ai sensi dell'art. 13 L. 249/91 il contributo integrativo e da corrispondersi su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari.

La Parcella si redigerà nel seguente modo:

Compensi per invio telematico F24

100, 00

Contributi integrativo 2%

2, 00

Esente da IVA art 10 DPR 633/72

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Totale fattura

102, 00

Ritenuta d’acconto

20, 00

Netto a pagare

82, 00



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