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Licenziamento

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 5718 del 10 Marzo 2009 ha stabilito che in caso di sopravvenuta impossibilità temporanea di prestare l'attività lavorativa a causa di un evento

estraneo al rapporto di lavoro e non imputabile al dipendente, il datore di lavoro è autorizzato a recedere dal rapporto se non ha alcun interesse per delle prestazioni lavorative future, che dovrà essere accertato in base alla prevedibilità del protrarsi della causa dell'impossibilità di esecuzione della prestazione e della sua estinzione, nonché sulla base dei pregiudizi che derivano all'organizzazione del datore di lavoro.

Infatti, l'impossibilità parziale della prestazione dell'attività lavorativa non giustifica il recesso solo nel caso in cui si può prevedere la ripresa del rapporto lavorativo senza significativi pregiudizi per l'oorganizzazione del datore di lavoro in relazione alla prevedibile durata dell'assenza.