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Niente addebito se il tradimento e` reciproco


I giudici di Cassazione, con sentenza n. 9074 del 20 aprile 2011, hanno confermato la decisione con cui la Corte di appello di Milano, nell'ambito del procedimento per separazione giudiziale di una coppia di coniugi, aveva escluso l'addebito in capo alla ex moglie in considerazione del fatto che il tradimento, tra i due, era da tempo reciproco.

La Corte di legittimità ha ritenuto rigoroso l'accertamento posto in essere dai giudici di gravame con riferimento alla valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, “quale comprovato dalle richiamate, privilegiate risultanze istruttorie”; ineccepibilmente – continua la Cassazione - la Corte di merito aveva concluso “che la reiterata inosservanza da parte di entrambi dell'obbligo di reciproca fedeltà, pur se ricorrente, non costituiva circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione in capo all'uno o all'altro o ad entrambi, essendo sopravvenuta in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale tra coniugi, quale rispondente al dettato normativo ed al comune sentire, e in particolare in un'emersa situazione già stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis”.


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