Sei in: Altro

Detrazione slegata dall`utilizzo

DETRAZIONE SLEGATA DALL`UTILIZZO Rispondendo all`interpello avanzato da un Comune che aveva rinnovato la sua rete di distribuzione del gas, la risoluzione n. 321 di ieri delle Entrate precisa le norme che disciplinano l`esercizio del diritto alla detrazione dell`imposta sul valore aggiunto. In particolare, specifica l`Agenzia si puo` beneficiare della detrazione Iva anche senza l`effettivo utilizzo dei beni e dei servizi acquistati. Per avvalersi di questa possibilita` e`, infatti, sufficiente che i beni e i servizi acquisiti siano riconducibili a operazioni che danno diritto alla detrazione, mentre non e` necessario attendere la loro effettiva utilizzazione. La risoluzione in esame, richiamando il precedente documento di prassi n. 328/E del 1997, invita il Comune a verificare il momento in cui e` sorto il diritto alla detrazione prima di procedere eventualmente al suo esercizio effettivo annotando le fatture nell`apposito registro. Il diritto alla detrazione sorge quando l`imposta diventa esigibile e puo` essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui e` sorto. Si tratta di un principio generale che vale anche per l`Iva versata da un ente locale per la costruzione di una rete di distribuzione del gas. Inoltre, l`Agenzia ritiene possibile compensare il credito annuale Iva con le ritenute sui redditi da lavoro autonomo e dipendente, con l`Irap e con le addizionali comunali e regionali. La compensazione dovra` essere effettuata utilizzando il modello F24. In caso di somme ancora da versare si dovranno utilizzare l`F24 Enti pubblici oppure l`F24 semplice, a seconda che l`ente locale sia titolare o meno di conti presso le tesorerie provinciali dello Stato. Fonte: Il Sole - 24 Ore, p. 27 - Detrazione slegata dall`utilizzo -