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Dimissioni in riforma lavoro: aggravio burocratico per i datori e inasprimento sanzioni

Fino a 30 mila euro di sanzione amministrativa per il datore di lavoro che abusa delle cd “dimissioni in bianco”, quelle firmate ante tempo dal lavoratore. L’inasprimento della sanzione assieme all’aggravio burocratico previsto per la convalida di dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, sono i principali effetti che produrrà l’art.55 del ddl di riforma il mercato del lavoro che ha iniziato l’iter parlamentare da alcuni giorni. La norma in cantiere prevede un particolare iter procedurale per tutelare la maternità e la paternità e, in generale, per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco che comporta, secondo i Consulenti del lavoro, un sovraccarico di procedure e aumento di costi per i datori. I metodi per le dimissioni si differenziano a seconda della situazione: per le lavoratrici in gravidanza (o per i lavoratori in periodo protetto) e per la generalità dei lavoratori. L’iter è il medesimo anche in caso di risoluzione consensuale. La risoluzione consensuale o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento (o adozione internazionale) devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio (Dtl). L’efficacia della risoluzione del rapporto è condizionata a detta convalida. Per la generalità dei lavoratori, invece, l’efficacia sia delle dimissioni, sia della risoluzione consensuale è condizionata alla convalida da effettuare presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego territorialmente competenti, o presso le sedi individuate dai CCNL. L’alternativa sarà la sottoscrizione di apposita dichiarazione del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. Il datore che riceve le dimissioni, quindi, provvede all’ordinaria Comunicazione telematica di cessazione al centro impiego (Co)ed entro 30 giorni (a pena di nullità), invita il lavoratore alla sottoscrizione della suddetta Co. Il lavoratore ha 7 giorni dal ricevimento dell’invito per sottoscrivere la Co e chiudere il rapporto. Negli stessi 7 giorni può, invece, non fare nulla e per silenzio assenso le dimissioni saranno valide, oppure può contestarle offrendo le proprie prestazioni lavorative. L’abuso delle dimissioni in bianco, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da 5mila a 30mila euro.