Sei in: Altro

Bonus straordinario per le famiglie

Convertito in legge il decreto anticrisi che prevede, fra l’altro, un bonus straordinario per le famiglie. E’ stata infatti pubblicata nella GU la legge n.2/09 e pertanto l’incentivo a favore delle famiglie diventa definitivo.
Il contributo straordinario è previsto limitatamente all’anno 2009 per il sostegno di famiglie di lavoratori e pensionati a basso reddito ed è attribuito direttamente in busta paga in misura variabile in relazione ai componenti il nucleo familiare.

Il bonus verrà corrisposto nel mese di febbraio (o marzo ai pensionati) ad un solo componente del nucleo ed è esente da imposte e contributi e neutro anche ai fini del diritto a prestazioni. Alla corresponsione dovrà provvedere il datore di lavoro o ente pensionistico dietro apposita richiesta del lavoratore o pensionato da presentare entro fine febbraio 2009 utilizzando l’apposito modello approvato mediante provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 dicembre scorso. I lavoratori potranno tenere conto, se lo riterranno più conveniente, del nucleo familiare e del reddito riferiti al 2008; in tal caso, la richiesta potrà essere effettuata entro il 31 marzo 2009 ma è previsto il differimento del periodo di liquidazione del bonus.
Il bonus compete a condizione che il contribuente, residente in Italia, abbia percepito redditi di determinate categorie. E’ necessario infatti che i richiedenti facciano parte di un nucleo familiare i cui componenti abbiano conseguito nel 2008 esclusivamente redditi di lavoro dipendente e assimilato, redditi derivanti da attività commerciali o lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti da familiari a carico o dal coniuge non a carico.

L’elencazione dei redditi è esclusiva, conseguentemente, l’eventuale presenza di redditi di natura diversa rispetto a quelli elencati, non consente il diritto al bonus. Gli unici redditi cumulabili sono costituiti dai redditi fondiari che comunque non debbono superare il limite di € 2500.

I datori di lavoro procedono alla erogazione sulla base dell’ordine di presentazione delle richieste nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili del mese di febbraio 2009, o aprile 2009 se la richiesta è riferita al periodo di imposta 2008. Gli importi anticipati verranno recuperati mediante compensazione attraverso il modello F24.

In tutti i casi in cui il datore di lavoro non abbia proceduto alla corresponsione del bonus, gli interessati potranno effettuare richiesta di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate.