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L’uso dei veicoli bloccati dalle ganasce fiscali non è reato

Non costituisce reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro l’uso e la circolazione a bordo di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Lo ha stabilito la VI sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 19 novembre 2009 n.44498, rigettando il ricorso della Procura di Napoli contro la sentenza che ha assolto un cittadino in relazione all'avvenuto uso e circolazione a bordo di un ciclomotore sottoposto a fermo amministrativo.

Il fermo amministrativo cui è sottoposto il ciclomotore va qualificato come sanzione amministrativa accessoria e non come misura cautelare; pertanto, non assolve ad alcuna funzione di garanzia rispetto al depauperamento del bene, perché non sono integrati gli elementi costitutivi del reato previsto dall’art. 334 c.p. Il reato non sussiste quando la materialità della condotta di sottrazione abbia ad oggetto beni sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo; ciò considerata l’impossibile riconducibilità del fermo amministrativo alla nozione di sequestro amministrativo .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 19/11/2009, n. 44498