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Il ministero precisa: consulenti del lavoro unici abilitati all’invio di emens, dm/10 e uniemens

NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO : GESTIONE ADEMPIMENTI LAVORO RISERVATA


Il Ministero del Lavoro rafforza il ruolo dei Consulenti del Lavoro definendoli gli unici interlocutori, assieme agli altri professionisti inpiduati dalla legge 12/79. Lo prevede la nota n. 7857/10.
Al fine di prevenire l’abusivismo e assicurare la qualità dell'attività svolta, il Ministero precisa che anche tutti i nuovi adempimenti devono essere letti tenendo conto del disposto della legge 12.
Pertanto la predisposizione e la trasmissione telematica della documentazione previdenziale può essere effettuata solo da coloro che hanno titolo a legittimare la conformità dei dati elaborati alle norme di legge.
Restano quindi esclusi i centri di elaborazione dati (Ced) in quanto gli stessi, ai sensi della legge n. 12/1979, possono effettuare «esclusivamente» attività esecutive e di servizio, quali le semplici operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi, nonché le attività strumentali e accessorie.

Con la nota a protocollo n. 7857/10 il Ministero, quindi, precisa che solo gli iscritti all’ordine dei Consulenti del lavoro possono considerarsi abilitati all’invio della documentazione lavoristica e previdenziale : Emens, Dm10, UniEmens, ecc.. Quindi Ced, esperti tributaristi, consulenti fiscali e revisori contabili non risultano abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e/o previdenziale (Emens, Uniemens, Dm/10, ComUnica ecc.), perché non possono rivestire il ruolo di «interlocutori» con gli enti previdenziali e il Ministero del lavoro. Il Ministero ribadisce che risultano abilitati solamente i Consulenti del lavoro e gli altri professionisti inpiduati dall'articolo 1 della legge n. 12/1979, nonché i centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese.

NOTA MINISTERO LAVORO N° 7857