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Utilizzo delle dichiarazioni spontanee rese senza la presenza del legale

I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 22635 del 2012, hanno respinto il ricorso avanzato da due imputati che, in un procedimento per rito abbreviato a loro carico in ordine al reato di detenzione illegittima di armi, si erano opposti alla decisione con cui la Corte di appello li aveva condannati anche tenendo in considerazione le dichiarazioni spontanee dagli stessi rese nel corso della perquisizione domiciliare ed in assenza del difensore.

A fronte delle doglianze dei ricorrenti, secondo cui i giudici penali avevano fatto un uso utilizzo illegittimo delle dichiarazioni spontanee in quanto impiegate in violazione dell'articolo 63, secondo comma, del Codice di procedura penale, la Suprema corte ha specificato come di questo tipo di dichiarazioni, non utilizzabili in dibattimento salva l'ipotesi della contestazione, non può comunque essere esclusa totalmente la valenza. Le stesse – continua la Corte - si caratterizzano per il contesto spazio-temporale in cui l'atto è compiuto e, soprattutto, per il tipo di attività svolta dall'autorità. E così, gli organi di polizia sono comunque tenuti a prenderne atto, stilando il verbale, senza però "provocare" la comunicazione di notizie e indicazioni utili alle investigazioni.