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Liti fiscali in crisi sul doppio binario

Il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 – dal titolo: "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205" e pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 76 del 31 marzo 2000 – introduce nel sistema penale tributario il dogma del “doppio binario”: da un lato il contenzioso fiscale, diretto alla determinazione del debito d’imposta; dall’altro il processo penale, diretto alla ricerca di estremi di reato tributario. Il dlgs qui commentato - che racchiude sette fattispecie delittuose: quattro in materia di dichiarazione (art. 2: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; art. 3: dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, art. 4: dichiarazione infedele; art. 5: omessa dichiarazione); tre in materia di documenti e pagamento di imposte (art. 8: emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; art. 10: occultamento o distruzione di documenti contabili; art. 11: sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) – riformando la disciplina dei reati tributari, ha eliminato la “pregiudiziale tributaria”, che, nata dall’articolo 56 dello stranoto decreto presidenziale n. 600/1973, comportava l'impossibilita` di procedere per l'azione penale fino alle risultanze definitive degli uffici tributari, e ha confermato il principio dell'autonomia (o, appunto, del “doppio binario”) tra l'azione penale e gli accertamenti tributari.
Questo dogma perseguito dal Legislatore ha aperto, nella pratica, con la condotta della giurisprudenza, varchi ispirati al buon senso: la Cassazione (sezione V tributaria e III penale), ritiene non sia logico non utilizzare anche in sede fiscale prove convincenti raccolte in sede penale. E viceversa. Rivedendo alcune norme del decreto 74, il Legislatore potrebbe nuovamente intervenire per consentire al giudice fiscale (altrimenti penale) di dare rilevo a quanto raccolto in sede penale (altrimenti fiscale).