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Cig in deroga, presentazione con termine ordinatorio e non perentorio

Il termine di 20 giorni previsto dall'art. 7 ter, comma 2 della legge n. 33/2009 per la presentazione delle richieste di cassa integrazione in deroga è ordinatorio e non perentorio. La legge, infatti, non ricollega ad esso alcun effetto sanzionatorio o di decadenza. La funzione reale è quella di sollecitare l'impresa a proporre tempestivamente la domanda del beneficio dell'integrazione salariale. È quanto precisa il ministero del lavoro nella nota protocollo n. 18418/2010 in risposta ad un quesito dall'Ance.

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