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Durc: aziende ritardatarie senza sconti

In occasione del "Forum Lavoro 2009" dello scorso 14 gennaio, gli esperti del ministero del Lavoro hanno chiarito alcuni aspetti riguardanti il corretto rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Secondo il Ministero (circolare n. 34/2008), una volta effettuata la notifica dell'invio a regolarizzare e trascorsi 15 giorni, "l'Istituto potrà ritenere irregolare l'azienda e procedere al recupero delle somme indebitamente trattenute dal datore di lavoro, anche in caso di regolarizzazione oltre il citato termine". Il fatto di non voler considerare valide le regolarizzazioni oltre il 15° giorno ha fatto sorgere alcuni dubbi soprattutto per violazione del principio di legalità.

Non si capisce in base a quale norma di legge la mancata regolarizzazione entro i 15 giorni, comportando il mancato rilascio o l'annullamento del Durc, faccia decadere definitivamente il datore di lavoro dal diritto di usufruire dei benefici contributivi. Nel corso del Forum è stato ribadito che è la mancanza del Durc che comporta la perdita dei benefici, secondo quanto sancito dalla Finanziaria 2007, ma non è chiaro, tuttavia, il motivo per cui, essendo il Durc un'autorizzazione amministrativa a fruire dei benefici contributivi e normativi già esistenti in virtù di legge, il datore di lavoro non possa usufruirne una volta regolarizzata la posizione contributiva. Pertanto, si ribadisce che il datore può ottenere comunque il rilascio del Durc, non perdendo il diritto ai benefici contributivi, nel caso entro i 15 giorni proponga ricorso amministrativo.

L'invito a regolarizzare entro 15 giorni, secondo il Ministero, deve essere espressamente contenuto nelle notifiche formali di addebiti contributivi, mediante specifici verbali o provvedimenti, indirizzati direttamente al datore di lavoro e per l'esatto computo si deve fari riferimento all'articolo 155 del Codice di procedura civile. Inoltre, ai fini del riconoscimento dei citati benefici contributivi e normativi, l'obbligo previsto dall'articolo 1175 della Finanziaria 2007 si deve intendere limitato al rispetto della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, nella quale non rientrano le clausole dei contratti collettivi che impongono l'iscrizione e la relativa contribuzione agli enti bilaterali.