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Provvedimento di modifica delle condizioni di separazione immediatamente ed automaticamente esecutivo

Con riferimento al provvedimento con cui, ai sensi dell’articolo 710 del Codice di procedura civile, vengono modificate le condizioni di separazione, la Corte di cassazione – sentenza n. 4376 del 20 marzo 2012 – ne ha sancito l’immediata ed automatica esecutività escludendo la sua soggezione alla disciplina della norma generale del procedimento camerale, di cui all'articolo 741 dello stesso Codice, secondo cui i provvedimenti acquisiscono efficacia decorsi i termini per eventuali reclami.

Detto assunto si applica sia al procedimento di modificazione delle condizioni di una separazione giudiziale pronunciata all'esito di un procedimento contenzioso, sia per il procedimento di modificazione delle condizioni di una separazione consensuale. Ed infatti, in questo secondo caso in cui le modificazioni vengano rese sull'accordo delle parti, “l'esecutività del provvedimento definitivo (da spendere se poi taluno dei coniugi non voglia osservarle) si giustifica a maggior ragione per il carattere lato sensu negoziale del provvedimento”; qualora le stesse vengano rese a seguito di lite, “viene meno qualsiasi rilievo della pregressa separazione consensuale”.