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Sospensione degli obblighi occupazionali in cigs cigo e in deroga

Fondazione studi risponde la quesito.

Quesito: Sospensione degli obblighi occupazionali

Del: 20 marzo 2012

Quesito

Con riferimento all'obbligo previsto dalla L 68/1999 articolo 3 comma 5 , l'istituto della sospensione degli obblighi occupazionali è valido solo per la cig straordinaria oppure vale anche per la cig ordinaria e per la cig in deroga prevista per le aziende di piccole dimensioni?

Risposta

La sospensione degli obblighi occupazionali dei lavoratori disabili e dei lavoratori di cui all’art. 18, comma 2 della legge n68 del 199 opera nei confronti di quei datori di lavoro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • Cassa integrazione guadagni straordinaria

  • Contratti di solidarietà;

  • Procedure di mobilità

Il Ministero Lavoro E Politiche Sociali con la Circolare 22 gennaio 2010, n. 2 ha affermato:

Relativamente all'istituto della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria - in deroga o meno-, che non comporta ex lege la sospensione degli obblighi occupazionali di cui all'art. 3, comma 5, della legge 68/99, tenuto conto del particolare momento di crisi economica nazionale, che ha quale conseguenza che anche le aziende in Cigo non sono nelle condizioni di adempiere all'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, della succitata legge 68/99, si rimette ai servizi provinciali competenti, l'opportunità di individuare strumenti compatibili da consentire l'adempimento dell'obbligo di assunzione.

Pertanto in caso di cig o i cig in deroga è possibile sospendere gli obblighi previsti dal collocamento obbligatorio all’interno di un accordo convenzionale ex art. 11 della legge n. 68/1999.