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Precisazioni in materia di comportamento colposo del lavoratore

Chiaro orientamento giurisprudenziale in materia.

Nel momento in cui si punta l’attenzione sull’accertamento della responsabilità penale per l’infortunio occorso al lavoratore, le condizioni in presenza delle quali il comportamento imprudente del lavoratore infortunatosi può avere incidenza sono chiaramente individuate da una consolidata giurisprudenza.

Occorre sul punto premettere che la condotta non avveduta del lavoratore non è in grado di escludere la responsabilità del datore di lavoro in quanto gli obblighi posti in capo allo stesso sono volti a prevenire le potenziali offese all’incolumità del lavoratore anche nell’ipotesi in cui l’evento dannoso avvenga per sua imprudenza o per mera distrazione.

Affinché, quindi, il datore di lavoro possa andare esente da responsabilità è necessario che il lavoratore abbia posto in essere un contegno eccezionale od abnorme; che si discosti dalle precise direttive ed istruzioni ricevute.

Sul punto la Cassazione ha avuto modo di precisare che non appare configurabile un concorso di colpa del lavoratore nel caso di violazione, da parte di altre persone, di norme espressamente dirette a prevenire proprio le conseguenze derivanti dai comportamenti colposi del lavoratore.

Non può omettersi di evidenziare come le norme in materia di prevenzione degli eventi dannosi sono state elaborate con l’importante finalità di evitare le conseguenze negligenti ed imprudenti dei lavoratori; condotte che, dunque, non possono avere efficacia parzialmente scusante rispetto a chi era obbligato a garantire la sicurezza.

Dato per certo che la posizione di garanzia e di tutela dell’incolumità psico – fisica dei lavoratori grava, indiscutibilmente, sul datore di lavoro anche i lavoratori sono tenuti ad osservare gli obblighi di prevenzione, ponendo in essere una sorta di cooperazione nel rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sussisterà, quindi, la responsabilità anche del lavoratore qualora si riscontri una condotta dello stesso idonea a travalicare, senza alcun valido motivo, le precise e puntuali mansioni attribuite dal datore di lavoro.

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