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No al legittimo impedimento per l'imputato che si dichiara malato ma non viene reperito in sede di visita fiscale

Con sentenza n. 39284 del 2011, la Cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di secondo grado avevano escluso che, in un procedimento penale attivato a carico di un uomo per falso giuramento, fosse ravvisabile il “legittimo impedimento” tale da giustificare un'istanza di rinvio della causa per assoluta impossibilità dell'imputato a comparire L'uomo, nella specie, aveva dichiarato di essere malato e, per questo, di on poter presenziare all'udienza.

Secondo la Suprema corte, infatti, la sentenza impugnata in sede di legittimità era correttamente giunta a tale conclusione in considerazione della circostanza che il medico incaricato di effettuare la visita fiscale, non aveva rinvenuto l'interessato all'indirizzo di domicilio dichiarato. Senza contare che, sulla base di informazioni assunte sul posto, era anche emerso che l'imputato non aveva mai risieduto in quel luogo.


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