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Patto che limita la facoltà di recesso del rapporto del lavoro

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 18376 del 19 Agosto 2009 ha stabilito che il lavoratore subordinato può liberamente disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto, come nell'ipotesi di pattuizione di una garanzia di durata minima dello stesso, così che non contrasta con alcuna norma o principio dell'ordinamento giuridico la clausola con cui si prevedano limiti all'esercizio di tale facoltà, stabilendo a carico del lavoratore un obbligo di risarcimento per l'ipotesi di dimissioni anticipate rispetto a un periodo di durata minima, né la stessa clausola rientra in alcuna delle ipotesi per le quali è richiesta l'approvazione specifica per iscritto.