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Inail scontato per la prevenzione infortuni

LA RICHIESTA ALL’INAIL DELLO SCONTO PREVENZIONE


Scade il 31 gennaio il termine per le aziende per fare richiesta all’INAIL dello sconto per prevenzione. Tale richiesta è prevista dall’art. 24 del DM 12/2000 ma le aziende, da quest’anno, devono far riferimento anche al Testo Unico per la sicurezza (DLgs 81/08).

Lo sconto spetta alle aziende attive da almeno un biennio a condizione che rispettino ovviamente tutte le disposizioni previste in materia di prevenzione infortuni e igiene sul lavoro, abbiano effettuato soprattutto interventi migliorativi e siano regolari dal punto di vista contributivo e assicurativo al 31.12.2008.

L’eventuale pendenza di un contenzioso amministrativo o giudiziario non ostacola la richiesta dello sconto. Lo sconto verrà revocato eventualmente solo a irregolarità definitivamente accertate. L’INAIL assegnerà comunque un termine entro il quale adempiere al fine di non privare l’azienda del beneficio.

Nel corso del 2008 è dunque necessario che le aziende abbiano fatto almeno un intervento particolarmente rilevante tra quelli indicati nella sezione A del modulo di richiesta (OT24) o almeno tre, di cui uno per “Formazione” tra quelli indicati nelle sezioni da B a H.

Devono trovar posto la strutturazione del servizio prevenzione e protezione e dei sistemi di pronto soccorso, di emergenza ed antincendio, l’attuazione della sorveglianza sanitaria, l’informazione e formazione dei lavoratori, la programmazione delle misure di prevenzione e protezione.

Nel caso di aziende con più unità produttive, le istanze di sconto devono essere presentate per ogni unità.

Lo sconto del tasso medio di tariffa è del 5% o 10% in relazione al numero dei lavoratori.

L’eventuale accoglimento dell’istanza è comunicato all’azienda dall’INAIL entro 120 giorni dalla richiesta e la riduzione riconosciuta ha effetto per l’anno in corso e può essere applicata in sede di regolazione del premio (febbraio 2010).

L’INAIL può predisporre controlli tramite la Consulenza Tecnica (CONTARP) in qualsiasi momento e qualora manchino i requisiti necessari, l’Istituto annulla il provvedimento con relativa applicazione delle sanzioni civili e amministrative.

In sede di autocertificazione è opportuno pertanto da parte delle aziende, una attenta e seria valutazione dello stato effettivo dei miglioramenti effettuati e in caso di pendenze amministrative e/o giudiziarie dei certi tempi lunghi di definizione del contenzioso.