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Il danno morale deve essere autonomamente accertato

Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 5230 del 2012 – la sussistenza del danno morale non può essere fatta discendere automaticamente in considerazione del riconoscimento del danno biologico, essendo necessaria, in proposito, un'indagine autonoma sulla sussistenza di un diritto che anche se probabile, deve comunque essere accertato.

Nella specie, i giudici di legittimità hanno sconfessato la decisione con cui la Corte d’appello di Bologna non aveva operato una specifica e separata quantificazione nei confronti dei due tipi di danno, desumendo l’esistenza dei danni morali direttamente in considerazione della sussistenza del danno biologico.

E ciò quando, per contro – sottolinea la Cassazione - il giudice di merito avrebbe dovuto individuare e motivare le ulteriori conseguenze, dalla sofferenza psichica al danno alla vita di relazione, non considerate nella liquidazione del danno biologico.