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Riparazioni necessarie ed obbligo del locatore


La Corte di cassazione, con la sentenza n. 3454 del 6 marzo 2012, si è pronunciata circa l’obbligo del locatore, di cui all’articolo 1576 Codice civile, di effettuare le riparazioni necessarie a mantenere l’immobile in buono stato locativo, precisando come tale obbligo riguardi, sia la parte dell’ immobile di esclusiva proprietà del locatore, sia le parti comuni dell’edificio, trattandosi di un obbligo strettamente connesso con quello, a suo carico, di riparazione e manutenzione dell’immobile locato.

In particolare, la Corte di legittimità ha confermato la decisione con cui i giudici di merito si erano pronunciati relativamente ad un rapporto di locazione ritenendo che pur se, nel caso in esame, non sussistesse una ipotesi di risoluzione del contratto o di riduzione del corrispettivo, né di eliminazione dei vizi a spese del locatore, avendo il conduttore avuto conoscenza dei vizi della cosa locata nel momento della conclusione del contratto e tenendoli in considerazione nella determinazione del corrispettivo, era, tuttavia, da ritenersi sussistente un’ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento, con conseguente risarcimento del danno a carico del locatore medesimo. Ed infatti, quest’ultimo aveva assunto lo specifico obbligo di intervenire e provvedere alla necessarie riparazioni per la conservazione della cosa all’uso convenuto, ma non aveva adempiuto all’obbligo di eliminare “gli inconvenienti riscontrati”.



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