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Sanzioni per virtuale edilizia: evasione o omissione?



L’Istituto ribadisce “il riferimento esplicito all’elemento psicologico” relativo alla intenzionalità del datore di lavoro e, pur circoscrivendo la “fattispecie dell’evasione contributiva alla sola ipotesi di occultamento del rapporto di lavoro o delle retribuzioni erogate”, riconduce nell’alveo dell’ omissione esclusivamente i seguenti casi:

1. retribuzioni imponibili ai fini contributivi esposte sul modello SA/770, regolarmente presentato (sempre che la presentazione del modello SA/770 sia anteriore all’accesso ispettivo);

2. differenze tra l’importo annuo delle retribuzioni imponibili ai fini contributivi esposte sul modello SA/770, regolarmente presentato, ed il totale annuo delle retribuzioni esposte sulle denunce mensili presentate dall’azienda;

3 contribuzione dovuta a seguito di reintegrazione nel posto di lavoro disposta dal giudice o di accertamento giudiziale di differenze retributive, sempre che queste ultime non siano riconducibili ad ipotesi di occultamento;

4. la mancata o tardiva presentazione della denuncia contributiva mensile DM 10, a condizione che il datore di lavoro abbia adempiuto nei termini di legge alla comunicazione di assunzione e che il lavoratore sia registrato nei libri paga e matricola dell’azienda;

5. i conguagli sul DM10/2 di sgravi o agevolazioni contributive non spettanti per mancanza dei presupposti di legge.

Niente aggiunge in riferimento agli addebiti della contribuzione sul mancato adeguamento alla retribuzione virtuale.

Leggi il messaggio Inps 14377/11



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