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Il licenziamento del lavoratore inabile durante il periodo di prova

Con la sentenza n° 21965 del 27.10.2010 la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, si è dovuta esprimere sul caso di una lavoratrice disabile licenziata alla fine del periodo di prova.

Il licenziamento del lavoratore inabile durante il periodo di prova

Con la sentenza n° 21965 del 27.10.2010 la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, si è dovuta esprimere sul caso di una lavoratrice disabile licenziata alla fine del periodo di prova. La diatriba nasce dal motivo del licenziamento stesso. Mentre, infatti, per l'azienda la propria dipendente non ha superato il periodo di prova, la stessa lamenta di non aver mai ricevuto nessun richiamo o contestazione e che per tanto la reale motivazione risiede nel proprio stato invalidante.
La lavoratrice, nel proprio ricorso, lamenta l'errata decisione della corte territoriale in quanto, essendo trascorso il periodo di prova il rapporto si deve intendere a tempo indeterminato e quindi vorrebbe veder riconosciuto il diritto alla tutela reintegratoria in luogo di un risarcimento del danno.

Per contro l'azienda rileva che “la sola manifestazione della volontà di recesso del datore di lavoro si qualifica come espressione di una valutazione negativa dell'esperimento in corso e che, pertanto, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare l'eventuale illiceità del motivo dell'atto dismissivo”. La Suprema Corte ricorda che, anche se il licenziamento durante il periodo di prova rientra nell'area della recedibilità acausale, non per questo si deve risolvere nel mero arbitrio del datore di lavoro. Resta, infatti, la possibilità in capo al lavoratore di dimostrare che l'atto di recesso sia determinato da motivi illeciti, come ad esempio lo svolgimento di mansioni incompatibili con lo stato invalidante.

Nel caso in oggetto, la corte territoriale aveva accertato che la parte ricorrente aveva correttamente svolto le mansioni affidatele, senza ricevere né richiami né contestazioni. Bisogna, infatti, ricordare che, anche se non risulta obbligatorio per il datore di lavoro motivare l'atto di recesso, resta pur sempre possibile, per la parte ricorrente, un riscontro giudiziale atto a determinare le reali motivazioni che hanno portato all'interruzione del rapporto di lavoro. Per contro, sempre la Suprema Corte ricorda che la determinazione da parte del Giudice territoriale dell'avvenuto superamento del periodo di prova non da automaticamente diritto al lavoratore a veder rientrare il proprio caso nella fattispecie normativa prevista per i licenziamenti in genere in quanto le sanzioni applicabili sono quelle proprie della nullità degli atti negoziali, come previsto dall'art. 1418 c.c. e non quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.



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