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Condominio responsabile per l’infortunio verificatosi al suo interno

La responsabilità ex articolo 2051 del Codice civile per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e “perché essa possa, in concreto, configurarsi è sufficiente che l’attore dimostri il verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode”.

E’ il principio sulla cui base i giudici di Cassazione – sentenza n. 10860 del 28 giugno 2012 - hanno ribaltato la decisione con cui le corti di merito avevano escluso la risarcibilità di un infortunio occorso ad un ragazzino in considerazione della chiusura improvvisa ed accidentale del portone condominiale d’ingresso.

Nella decisione impugnata era stato sottolineata l’esclusiva responsabilità del minore nella causazione dell’incidente in quanto era lo stesso ad essere rimasto nel raggio di chiusura dell’anta.

Diversa la posizione della Corte di legittimità secondo cui il condominio era responsabile per l’evento prodottosi al suo interno, non essendo stato dimostrato che l’incidente fosse conseguente ad un fattore estraneo, imprevedibile e interruttivo del nesso causale tra azione e danno.