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Professionisti / il riaddebito dà un taglio ai cost

Nella compilazione del quadro RE del modello Unico sono di aiuto alcuni chiarimenti pervenuti recentemente dalla circolare 38/E/10 dell'agenzia delle Entrate che, soprattutto in materia di riaddebiti di costi, ha fornito chiare indicazioni. Restano, invece, non chiarite alcune altre questioni di fondo su cui si concentrano i quesiti degli operatori, quali la disciplina dei beni personali "immessi" nella sfera professionale, o la disciplina da seguire in caso di cessazione concreta dell'attività con rapporti pendenti in essere.

I riaddebiti tra professionisti
È piuttosto frequente riscontrare nella prassi l'utilizzo di beni o servizi da parte di più professionisti, con costi addebitati a uno di essi e riaddebito di parte degli stessi costi ad altri soggetti. Esempio tipico è la locazione di locali adibiti all'attività professionale, con contratto intestato a un unico soggetto che riaddebita ad altri la quota di canone di loro competenza. Sul trattamento del riaddebito l'Agenzia ha affermato (circolare 38/E/10, paragrafo 3.4) che esso non costituisce un componente positivo di reddito professionale, bensì una riduzione di costo, poiché la quota riaddebitata rappresenta un costo non inerente l'attività del professionista. Quindi nel quadro RE del professionista che riaddebita non comparirà tale valore nel rigo RE 2, mentre il costo, ad esempio canone di locazione, sarà inserito nel rigo RE 10 al netto della quota riaddebitata. Per il professionista che subisce il riaddebito, invece, il costo assumerà rilevanza quando quest'ultimo lo avrà materialmente corrisposto, quindi anche in un periodo d'imposta diverso da quello in cui il professionista riaddebitante riduce il costo deducibile. L'esempio nella tabella qui sotto chiarisce come si possa presentare una discrasia temporale nella deducibilità del costo tra il professionista riaddebitante e quello riaddebitato.

La cessazione dell'attività
Un professionista potrebbe avere interesse a cessare l'attività pur avendo ancora crediti da incassare. In tal caso secondo due recenti pronunce dell'agenzia delle Entrate ( circolare 11/E/07 e risoluzione 232/E/09) egli dovrebbe mantenere tenere aperta la partita Iva fino all'incasso di tutti i propri crediti, oppure potrebbe chiudere la partita Iva se anticipatamente emette fatture per le prestazioni eseguite ancorché non incassate. Per coloro che sceglieranno questa procedura, la risoluzione 232/09 è chiara sotto l'aspetto dell'Iva ma non affronta il problema di come tassare i compensi percepiti dal professionista dopo che egli abbia chiuso la propria partita Iva. Al riguardo si ritiene che non si possa derogare dal ricondurre tali proventi nel reddito di lavoro autonomo e quindi che essi debbano confluire nel quadro RE nell'anno di incasso. Non si può, tuttavia, disconoscere che se ci limita a incassare prestazione eseguite in anni precedenti, non si sta svolgendo in modo ordinario l'attività, e ciò anche ai fini dell'applicazione degli studi di settore, per cui potrebbe essere corretto segnalare la situazione inserendo il codice 7 nella colonna 2 del rigo RE 1. Il punto dovrebbe essere però confermato dall'agenzia delle Entrate.

Utilizzo di beni personali
Una questione oggettivamente dubbia è la disciplina dei costi relativi a beni acquistati come persona fisica e poi utilizzati nell'esercizio di arte e professione. Si ritiene che l'assenza di una norma che regoli nel mondo del lavoro autonomo questa situazione, come invece si ha nel reddito d'impresa ( articolo 65 del Tuir), renda impossibile dedurre il costo dei beni strumentali nel reddito professionale a partire dal momento in cui inizia l'utilizzo professionale stesso. Diversa è la vicenda dei costi di impiego dei beni personali utilizzati nella sfera professionale. In tal caso è difficile contestare la deduzione parziale o integrale di un bene utilizzato nell'esercizio di arte o professione anche se esso è stato acquisito nella sfera privata. Il caso emblematico è quello dell'auto acquistato privatamente e successivamente utilizzato nella sfera professionale: i costi di gestione, nel rispetto dell'articolo 164 del Tuir, dovrebbero poter essere inseriti e dedotti nel rigo RE 19 colonna 2 del modello Unico.

PRINCIPIO DI CASSA
Pagamento con bonifico
La circolare 38/E/10, oltre alla fattispecie del riaddebito di costi comuni, ha esaminato altre questioni rilevanti nel reddito da lavoro autonomo, quali l'applicazione del principio di cassa a fronte di modalità di pagamento diverse dal denaro. In caso di pagamento con bonifico, per il professionista percipiente il criterio di cassa si realizza all'atto dell'effettivo accredito sul conto corrente, mentre per il soggetto erogante, se anche è un professionista, il costo rileva nel momento in cui ha ordinato di eseguire il bonifico, quindi si potrebbe avere una discrasia temporale tra momento dell'incasso e momento del pagamento

IMMOBILI STRUMENTALI
Le plusvalenze
L'immobile utilizzato esclusivamente nell'esercizio di arte o professione è necessariamente strumentale (risoluzione 13/2010), quindi non inseribile nel quadro RB (redditi fondiari) ma nel quadro RE (reddito da lavoro autonomo). La pronuncia è delicata per gli immobili acquistati nel triennio 2007/2009 poiché, se strumentali, una volta ceduti genereranno plusvalenze tassabili

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