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Effetti dell’aumento iva senza differimento


Assonime, con circolare n. 23 del 19 settembre 2011, esamina il contenuto del Dl 138/2011, nella parte relativa all’aumento dell’aliquota ordinaria dell’Iva. Sull’entrata in vigore dell’aumento spiega che bisogna considerare il momento di effettuazione delle operazioni di cessione o di prestazione, anche se l’imposta non è ancora esigibile.

Cessioni di beni. I momenti da considerare sono: consegna o spedizione se si tratta di beni mobili; rivendita da parte dei commissionari o dei riceventi nel caso di merci consegnate in esecuzione di contratti estimatori; pagamento del corrispettivo per le cessioni periodiche o continuative in esecuzione di contratti di somministrazione.

È da rilevare che se prima è stata emessa la fattura, o la stessa è stata ricevuta negli acquisti intracomunitari, o è stato pagato parte o tutto il corrispettivo, l'operazione è da ritenere effettuata in tali momenti, con l’emissione di due fatture in caso di anticipo erogato prima del 17 settembre 2011 e saldo dopo la data spartiacque.

Assonime focalizza, inoltre, una criticità possibile riguardo i pagamenti degli enti pubblici. A scanso di possibili ritardi nei pagamenti, dovuti all’incapienza degli stanziamenti degli enti, si sarebbe dovuto prevedere, come nel passato al cambiamento di aliquota del 1997, un differimento delle norme.

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