Sei in: Altro

Obbligo di comunicazione telematica delle operazioni iva. partenza graduale per il 2010

È pronto il provvedimento dell’agenzia delle Entrate con cui sono stati individuati i soggetti obbligati alla comunicazione di operazioni Iva oltre un determinato importo e le modalità con cui la suddetta trasmissione deve essere effettuata ai sensi di quanto disposto dal decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

Il documento, datato 22 dicembre 2010, indica un calendario scaglionato per la comunicazione delle operazioni di importi diversi, disponendo vari passaggi prima che il sistema entri a regime.

In un primo momento, per il 2010 andranno comunicate, entro il 31 ottobre 2011, le operazioni soggette all’obbligo di fattura di ammontare pari o superiore a 25.000 euro al netto di Iva. A regime, cioè entro il 30 aprile 2012, le operazioni con fattura relative al 2011 andranno comunicate se superano la soglia di 3.000 euro; mentre, per le operazioni non soggette a fatturazione, che riguardano rapporti intrattenuti con consumatori finali, il limite sale a 3.600 euro. In entrambi in casi, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 30 aprile dell'anno successivo. Restano escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni che sono monitorate dal Fisco direttamente come, per esempio, le importazioni ed esportazioni e le operazioni soggette alla comunicazione “black list”.

Il provvedimento agenziale individua i soggetti che sono tenuti al citato obbligo. Si tratta di tutti i soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi rilevanti ai fini del tributo. Si specifica, inoltre, che nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute durante il periodo cui si riferisce la comunicazione, è necessario distinguere due ipotesi:

- nel caso in cui il soggetto si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione sostanziale soggettiva, quello subentrante deve trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto;

- nel caso in cui il soggetto non si è estinto per effetto dell’operazione straordinaria, la comunicazione deve essere presentata dallo stesso.

Riguardo al contenuto della comunicazione, si specifica che in ogni comunicazione si devono riportare: l’anno di riferimento; la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente; per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati indicati dal Dpr n. 605/1973; i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, e l’importo dell’imposta sul valore aggiunto applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti; per le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l’obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto applicata. La trasmissione della comunicazione Iva dovrà essere effettuata seguendo le specifiche tecniche indicate nel provvedimento, attraverso il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline)


www.studiogiammarrusti.it