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Stato civile: cambiano le procedure per cambiare il nome o il cognome

E’ stato pubblicato, sulla gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2012, il D.P.R. 13 marzo 2012, n. 54, recante il “Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396”.
Il regolamento – che entrera` in vigore il 9 luglio 2012 - modifica le disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal Titolo X del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perche` ridicolo o vergognoso o perche` rivela l`origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione e` situato l`ufficio dello stato civile dove si trova l`atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.

Nella domanda l`istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione puo` stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda.
Chiunque ne abbia interesse puo` fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell`ultima affissione ovvero dalla data dell`ultima notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi dell`articolo 90. L`opposizione si propone con atto notificato al Prefetto. Trascorso il termine previsto, il richiedente presenta al Prefetto un esemplare dell`avviso con la relazione attestante l`eseguita affissione e la sua durata nonche` la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte.
Il Prefetto, accertata la regolarita` delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.